1. In caso di inosservanza, da parte del proponente, delle clausole indicate nella convenzione, oppure in presenza di cause che sono ritenute ostative al completamento del progetto, l’ufficio competente può richiedere la restituzione degli importi già erogati dalla Provincia; sono dovuti, inoltre, gli interessi legali a decorrere dalla data dell’accreditamento dell’importo al soggetto proponente. La Provincia ha inoltre il diritto di richiedere un risarcimento per danni finanziari causati da comportamenti che configurino una grave inosservanza delle clausole della convenzione.
2. Trascorso il termine di un anno dall’assegnazione del finanziamento o dalla firma della convenzione senza che il finanziamento sia stato liquidato per causa riconducibile al soggetto proponente (p. es. inerzia, ritardo, impossibilità di realizzazione del progetto), la Provincia dispone la revoca del finanziamento.
3. L’importo del finanziamento già erogato, non utilizzato e/o non rendicontato dal proponente deve essere restituito alla Provincia maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data dell’accreditamento dell’importo al proponente.
4. In caso di risoluzione della convenzione per cause di forza maggiore, vige l'obbligo di restituzione degli importi non rendicontati.