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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
Adeguamento dei criteri per la concessione di agevolazioni a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero

Allegato

Criteri per la concessione di agevolazioni a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. La legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, recante “Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero”, di seguito denominata legge provinciale, mira a rafforzare e consolidare il legame tra le emigrate e gli emigrati sudtirolesi all’estero e la provincia di Bolzano. A tale scopo si sostengono interventi di informazione, consulenza e formazione a favore di questo gruppo di destinatari, delle loro organizzazioni e istituzioni, nonché il ritorno delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero in provincia di Bolzano.

2. A tal fine sono previste le seguenti agevolazioni:

1) contributi per l’attività delle organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei presenti criteri;

2) contributi per investimenti delle organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei presenti criteri;

3) rimborsi per spese sostenute dalle persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dei presenti criteri per la frequenza di corsi di lingua e per il ritorno nella terra d’origine.

Articolo 2
Beneficiari

1. Sono previste agevolazioni per:

a) organizzazioni e istituzioni con sede in provincia di Bolzano o all’estero, fondate o dirette da emigrate ed emigrati sudtirolesi all’estero, oppure che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente a favore dei seguenti gruppi destinatari: emigrate ed emigrati sudtirolesi all’estero nonché lavoratrici e lavoratori frontalieri; le organizzazioni e istituzioni devono avere i seguenti requisiti:

1) non avere scopo di lucro;

2) avere una struttura democratica;

3) essere iscritte nel registro delle organizzazioni e istituzioni attive a favore degli emigrati, di cui all’articolo 4 della legge provinciale;

b) persone residenti all’estero, nate in provincia di Bolzano, che hanno avuto per almeno quattro anni la residenza in provincia di Bolzano e che dimostrino di aver avuto un domicilio continuativo all’estero, per motivi di lavoro, di almeno tre anni; un periodo di tempo superiore a sei mesi viene calcolato comunque come anno intero; l’eventuale rientro in provincia di Bolzano non deve essere avvenuto da più di due anni;

c) i familiari ovvero i discendenti delle persone di cui alla lettera b), purché certifichino la propria residenza all’estero.

Articolo 3
Contributi per le attività delle organizzazioni e istituzioni

1. Per le attività istituzionali delle sopraccitate organizzazioni e istituzioni possono essere concessi contributi fino al 50 per cento delle spese ammesse. Sono ammesse le seguenti spese:

a) spese correnti di gestione: affitto, assicurazione;

b) spese per il personale delle federazioni: stipendi e contributi previdenziali nonché spese per la formazione del personale;

c) spese per l’organizzazione e la partecipazione dei soci alle riunioni del direttivo e alle assemblee plenarie annuali delle organizzazioni e istituzioni:

1) spese per l’affitto e per l’allestimento della sala (attrezzature tecniche);

2) spese di viaggio e alloggio per i membri del consiglio direttivo;

d) spese per la consulenza e assistenza a emigrate ed emigrati sudtirolesi all’estero nonché alle lavoratrici e ai lavoratori frontalieri riguardo a questioni di previdenza ed altre questioni rilevanti ai sensi della legge provinciale:

1) onorari, spese di viaggio, vitto e alloggio di relatori e relatrici;

2) affitto della sala, allestimento e attrezzature tecniche;

e) spese per iniziative formative ed informative su temi inerenti alle finalità previste dalla legge provinciale:

1) spese di viaggio, vitto e alloggio;

2) quota d’iscrizione, affitto, attrezzature tecniche, onorari di relatori e relatrici;

f) spese per visite dei membri del consiglio direttivo ad organizzazioni e istituzioni analoghe: spese di viaggio e di alloggio dei membri del consiglio direttivo;

g) spese per incontri in provincia di Bol-zano tra emigrate ed emigrati sudtirolesi all’estero: spese di affitto e spese di viaggio dei membri delle organizzazioni e istituzioni che organizzano l’iniziativa;

h) spese per corsi di apprendimento delle lingue provinciali, purché organizzati esclusivamente per le persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dalle organizzazioni e istituzioni succitate: quota di iscrizione, onorari di relatori e relatrici e di chi dirige il corso, spese per materiale didattico, spese di viaggio e alloggio;

i) spese per soggiorni settimanali in provincia di Bolzano di famiglie, giovani ed anziani:

1) spese di viaggio, vitto e alloggio di una persona accompagnatrice;

2) spese per visite guidate, biglietti d’ingresso e viaggi nel territorio altoatesino;

j) spese per la pubblicazione di riviste, e per attività d’informazione:

1) redazione, stampa e spedizione di periodici e di materiale informativo rilevanti ai sensi della legge provinciale,

2) spese per il sito internet;

k) spese di organizzazione (materiale di cancelleria, spese postali, telefoniche e altre).

2. Se i fondi a disposizione sul capitolo dell’esercizio finanziario di riferimento non sono sufficienti a soddisfare le domande, i contributi verranno ridotti in proporzione. Alle federazioni si possono applicare riduzioni minori rispetto alle altre organizzazioni e istituzioni.

Articolo 4
Contributi per investimenti

1. Alle organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi fino al 50 per cento delle spese; in ogni caso il contributo non può superare l’importo di 2.600 euro.

2. Sono ammesse spese per:

a) mobili d’ufficio;

b) lavori di costruzione e di ristrutturazione delle sedi delle organizzazioni e istituzioni, nonché relativo allestimento;

c) costumi tradizionali;

d) bandiere,

e) oggetti ricordo di ricorrenze come targhe, spille o attestati.

3. Se i fondi a disposizione sul capitolo dell’esercizio finanziario di riferimento non sono sufficienti a soddisfare le domande, i contributi verranno ridotti in proporzione.

Articolo 5
Rimborsi spese

1. Possono essere concessi rimborsi fino al 50 per cento delle quote di partecipazione a corsi per l’apprendimento della lingua tedesca, italiana, ladina o del paese di immigrazione, alle seguenti condizioni:

a) se nella relativa domanda si motiva in modo esaustivo per quale ragione non si è in grado di frequentare un corso analogo in provincia di Bolzano;

b) se in passato non si è già usufruito di un rimborso della quota di partecipazione ad un corso di lingua;

c) se il pagamento della quota è documentato con fatture quietanzate.

2. Per il ritorno in patria, ai beneficiari possono essere rimborsate fino al 50 per cento delle spese di viaggio nonché delle spese per il trasporto di masserizie, macchinari e attrezzature di lavoro; il singolo rimborso non può comunque superare l’importo di 2.600 euro. Possono essere considerate anche le spese relative a familiari e parenti, purché facciano parte del nucleo familiare. Sono escluse le spese di viaggio dagli Stati europei.

3. Le spese per la traslazione delle salme di persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), decedute all’estero, vengono rimborsate fino al 50 per cento; il rimborso non può superare l’importo massimo di 2.600 euro.

4. Se i fondi a disposizione sul capitolo dell’esercizio finanziario di riferimento non sono sufficienti a soddisfare le domande, i rimborsi verranno ridotti in proporzione.

Articolo 6
Domande per la concessione di contributi per l’attività e per investimenti delle organizzazioni e istituzioni

1. Le domande per la concessione di contributi per l’attività e per investimenti delle organizzazioni e istituzioni, di cui all’articolo 1, comma 2, punti 1) e 2) devono essere presentate entro il 31 gennaio all’Ufficio provinciale Osservazione mercato del lavoro. Le domande devono essere redatte in base al modello predisposto dall’ufficio competente (www.provincia.bz.it/lavoro) e firmate dalla o dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione o istituzione.

Articolo 7
Domande di rimborso spese

1. Le domande di rimborso per spese sostenute dalle persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per la frequenza di corsi di lingua e per il ritorno nella terra d’origine devono essere presentate entro il 31 marzo all’Ufficio provinciale Osservazione mercato del lavoro. Le domande devono essere redatte in base al modello predisposto dall’ufficio competente (www.provincia.bz.it/lavoro) e firmate dalla o dal richiedente.

2. Le domande di rimborso devono contenere le seguenti autocertificazioni:

a) sulla originaria residenza in provincia di Bolzano e sulla residenza all’estero, con l’indicazione della durata di ciascuna residenza; per i beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) (familiari e discendenti di emigrate ed emigrati sudtirolesi all’estero), l’autocertificazione è limitata alla residenza all’estero;

b) sulla composizione del nucleo familiare;

c) sull’attività esercitata all’estero;

d) sul fatto che non si è mai usufruito di un simile rimborso;

e) sul fatto che non è stata presentata e non si presenterà nessun’altra domanda di rimborso per le spese citate.

3. Inoltre la persona richiedente deve dichiarare che si impegna alla restituzione dei rimborsi percepiti, se entro tre anni trasferirà la propria residenza all’estero o in un’altra provincia.

4. Alle domande di rimborso delle spese sostenute per la frequenza di corsi di lingua devono essere allegate le fatture originali quietanzate.

5. Alle domande di rimborso delle spese sostenute per il ritorno nella terra d’origine devono essere allegate fatture originali quietanzate delle spese di trasporto e di viaggio (vengono riconosciuti anche biglietti aerei e biglietti per il trasporto pubblico). Chi noleggia una vettura per il trasporto di masserizie, macchinari e attrezzature di lavoro, può presentare anche fatture per la benzina ed eventuali pedaggi autostradali. Per le spese di trasporto vengono riconosciuti al massimo due viaggi.

6. Le domande di rimborso delle spese per la traslazione delle salme di persone decedute all’estero possono essere presentate da parenti fino al terzo grado. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di morte;

b) copia del passaporto mortuario;

c) fatture originali quietanzate.

Articolo 8
Risorse proprie, anticipazione, rendicontazione e liquidazione

1. Per la realizzazione delle attività ed iniziative previste dai presenti criteri le organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), devono impiegare risorse proprie. Queste possono consistere in attività di volontariato. L’attività di volontariato deve essere annotata in un registro presso la sede dell’organizzazione o istituzione, che deve essere firmato dal personale volontario, con l’indicazione delle ore e delle attività prestate. Questo registro deve essere controfirmato dalla o dal legale rappresentante dell’organizzazione o istituzione.

2. L’ammontare del contributo concesso deve essere coperto dalla documentazione originale di spesa. La differenza fra il contributo concesso e le spese complessive riconosciute si può coprire computando l’attività di volontariato. Per il rendiconto è sufficiente presentare un elenco riepilogativo delle spese sostenute, dal quale devono risultare i dati essenziali della documentazione di spesa, e una dichiarazione attestante che l’organizzazione o istituzione è in possesso di tutti i relativi documenti di spesa e che tutte le spese dichiarate sono quietanzate. In sede di rendicontazione le risorse proprie prestate in forma di attività di volontariato, per la quale è riconosciuto un importo orario convenzionale di 16 euro, devono essere indicate e quantificate.

3. Può essere erogata un’anticipazione del 50 per cento del contributo concesso. La liquidazione dell’importo restante sarà effettuata dopo la presentazione del rendiconto.

4. Altri eventuali contributi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol vengono detratti dalle spese ammesse.

5. Se l’utilizzo dell’anticipazione o del contributo non può essere documentato ovvero se l’anticipazione o il contributo non viene utilizzato come previsto dai presenti criteri, il relativo importo deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di accreditamento dell’importo sul conto corrente del beneficiario. Qualora, nel corso dei controlli a campione previsti, venga accertato che la spesa effettivamente sostenuta (documentazione di spesa più computo dell’attività di volontariato) è inferiore alle spese complessive riconosciute, l’ammontare del contributo spettante viene rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

6. Il rendiconto dei contributi deve essere presentato all’ufficio competente entro un anno dalla relativa concessione. Esso consiste in:

a) una richiesta di liquidazione del contributo concesso, compilata sul modulo predisposto dall’ufficio competente (www.provincia.bz.it/lavoro);

b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, dal quale devono risultare i dati essenziali della documentazione di spesa;

c) una dichiarazione, firmata dalla o dal legale rappresentante dell’organizzazione o istituzione, sull’ammontare della spesa effettivamente sostenuta, riferita alla spesa complessiva ammessa a contributo;

d) un elenco delle persone che hanno prestato attività di volontariato ai sensi del comma 1, con indicazione del numero delle ore di attività espletata a tale titolo;

e) una relazione sull’attività svolta;

7. Il rimborso delle spese di viaggio dei membri del direttivo viene approvato con delibera dalle organizzazioni e istituzioni; come limite massimo vengono applicate le tariffe chilometriche previste dall’Amministrazione provinciale. Gli importi rimborsati a relatori e relatrici e a chi dirige i convegni non possono superare l’ammontare dei compensi e delle tariffe previsti dall’Amministrazione provinciale.

Articolo 9
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle agevolazioni concesse nell’esercizio finanziario precedente.

2. I controlli a campione sono eseguiti da personale dell’ufficio competente.

3. Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di concessione delle agevolazioni si stabilisce quali agevolazioni sottoporre a controllo.

4. La determinazione delle agevolazioni da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio effettuato da una commissione. Tale commissione è così composta:

a) dalla direttrice o dal direttore di ripartizione competente;

b) dalla direttrice o dal direttore d’ufficio competente;

c) da una collaboratrice amministrativa o un collaboratore amministrativo dell’ufficio competente, che funge anche da segretaria o segretario.

5. La direttrice o il direttore d’ufficio competente può fare eseguire ulteriori controlli ritenuti necessari.

Articolo 10
Validità

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Essi si applicano, qualora più favorevoli, anche alle domande già presentate e approvate nell’anno 2015.

 

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