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In vigore al: 08/03/2016

m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 71)
Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità

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1)
Pubblicata nel supplemente n. 2 del B.U. 21 luglio 2015, , n. 29.

Art. 34 (Assegnazione di personale)   

(1)I servizi che erogano consulenza, accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e cura alle persone con disabilità devono dotarsi di personale qualificato con competenze assistenziali, educative e socio-pedagogiche. Nell’ambito dei servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gestiti da enti pubblici rientranti nel contratto di intercomparto provinciale, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato è consentita nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente. 3)

(2)Al fine di assicurare la necessaria continuità assistenziale nei servizi sociali, nel caso in cui non sia disponibile personale qualificato nelle graduatorie vigenti, può essere conferito, previa selezione pubblica, l'incarico a personale con un profilo professionale fungibile con quello ricercato, per un periodo non superiore a 36 mesi. 4)

(3) Il personale di cui al comma 1 deve rispettare l’orario settimanale previsto per i dipendenti provinciali del ruolo amministrativo; a livello di contrattazione collettiva sarà stabilito il tempo da dedicare alla consulenza, preparazione, programmazione, documentazione, formazione ed aggiornamento che deve corrispondere comunque almeno ad un ottavo dell’orario settimanale.

(4)Al personale assegnato alle scuole dell’infanzia e alle scuole, per supplenze o per particolari necessità, possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie, anche per periodi di tempo inferiori a un anno scolastico. 5)

(5) Il personale di cui al comma 4 opera nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole nelle quali la lingua di insegnamento è la sua stessa madrelingua.

(6) Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 possono essere integrate dai contratti collettivi.

3)
L'art. 34, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
4)
L'art. 34, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 3, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
5)
L'art. 34, comma 4, è stato così sostiuito dall'art. 19, comma 4, della L.P. 25. settembre 2015, n. 11.
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