(1) È garantito al personale il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro.
(2) L’amministrazione si confronta periodicamente con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto su questioni attinenti al rapporto di lavoro e alle condizioni di lavoro del personale.
(3) L’efficienza dell’amministrazione, che è al servizio della cittadinanza, è obiettivo comune degli enti di cui all’articolo 1 e delle organizzazioni sindacali, e costituisce oggetto di confronto tra le parti.