(1) La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli altri atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'articolo 2.
(2) Il contratto collettivo intercompartimentale costituisce il contratto quadro per il personale degli enti di cui all’articolo 1, ad eccezione del personale insegnante, dirigente e ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia.
(3) La contrattazione collettiva di comparto è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo intercompartimentale.
(4) Ai fini del contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela e la gestione del personale nonché l'interesse degli utenti, i contratti collettivi possono prevedere in determinate materie una contrattazione collettiva decentrata, indicandone gli ambiti ed i soggetti di contrattazione.
(5) Nel contratto intercompartimentale è disciplinata, in modo uniforme per tutti i comparti, la durata dei contratti collettivi.
(6) In sede di rinnovo dei contratti e di determinazione del trattamento economico costituiscono punti salienti della contrattazione:
- la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali;
- l'orario di lavoro;
- il requisito del bilinguismo o del trilinguismo;
- un maggiore e più trasparente collegamento del trattamento economico alla produttività individuale e di gruppo;
- la garanzia di un trattamento economico uniforme del personale degli enti di cui all’articolo 1, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva intercompartimentale.
(7) I comparti di contrattazione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di accordi stipulati tra la parte negoziale pubblica e le organizzazioni sindacali aventi titolo per la partecipazione alla contrattazione intercompartimentale.
(8) Vengono previste apposite aree di contrattazione per il personale dirigenziale in generale, nonché specificamente per la dirigenza scolastica e per la dirigenza medica e veterinaria.