(1) In caso di mancata, incompleta o tardiva denuncia ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento trovano applicazione le sanzioni amministrative previste all’articolo 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche.
(2) Le sanzioni amministrative sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale Mobilità.