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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 8 (Conferenza dei servizi)

(1)  Le domande ammesse sono sottoposte alla procedura cumulativa prevista dall’articolo 28 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.

(2)  Nei casi in cui sia necessario un parere o un’autorizzazione della Ripartizione provinciale Opere idrauliche, la Conferenza dei servizi è integrata da un/una rappresentante di tale Ripartizione.

(3)  In deroga agli articoli 8 e 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e all’articolo 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, non è necessario il parere preventivo della commissione edilizia comunale.

(4)  Fatta salva la conformità con i vincoli paesaggistici, non trova applicazione l’articolo 8, comma 3, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

(5)  I richiedenti e i comuni interessati vengono invitati alla seduta della Conferenza dei servizi e sentiti in merito.

(6)  Qualora la Conferenza dei servizi debba esaminare unicamente domande per piccole derivazioni, la seconda fase di valutazione di cui all’articolo 9 non avrà luogo e non sussisterà l’interesse pubblico per attivare una procedura espropriativa delle superfici interessate.

(7)  Se nella Conferenza dei servizi vengono trattate domande per piccole e medie derivazioni, ma sono giudicate positivamente solo le domande per piccole derivazioni, si applica il comma 6.

(8)  Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, comma 1, e 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche.

(9)  La Conferenza dei servizi attribuisce alle richieste valutate positivamente fino a un massimo di 40 punti.