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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 7 (Osservazioni)

(1)  Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 2, e fino a 30 giorni successivi alla data del sopralluogo, gli interessati possono prendere visione delle domande pervenute e dei relativi progetti.

(2)  Nel periodo di cui al comma 1 è possibile presentare per iscritto all’ufficio competente eventuali osservazioni e prese di posizione.

(3)  Nel periodo di cui al comma 1 i comuni rivieraschi interessati possono far pervenire all’ufficio competente un proprio parere relativamente ai progetti presentati.