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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 6 (Sopralluogo)

(1)  Nel provvedimento di cui all’articolo 5, comma 2, sono inoltre fissati il luogo, il giorno e l’ora del sopralluogo.

(2)  Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione.

(3)  L’ufficio competente può differire la data del sopralluogo, se i siti da esaminare non sono accessibili o la situazione meteorologica non lo permette; in tal caso il relativo termine è sospeso.

(4)  Al sopralluogo sono invitati il richiedente o i richiedenti o i loro delegati e gli uffici della Conferenza dei servizi.

(5)  Per le medie derivazioni sono invitati al sopralluogo anche i proprietari tavolari dei diritti reali interessati.

(6)  Nel caso in cui la notificazione individuale dell’invito risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari e titolari di diritti reali o sia difficile l’identificazione di tutti, la pubblicazione di cui all’articolo 5, comma 2, avviene per la durata di 30 giorni sulla Rete civica dell’Alto Adige e anche per pubblica affissione all’albo dei comuni interessati.

(7)  Al sopralluogo può partecipare chiunque.