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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 36  (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  1. i numeri 1), 2) e 3) della lettera c) del comma 1, e i numeri 1), 2) e 3) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche;
  2. il comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche;
  3. la lettera a) del comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.

(2) Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono soppresse le parole: “, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico”.

(3) Al comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “nonché, se si tratta di derivazioni a scopo idroelettrico, dal direttore dell’Ufficio Elettrificazione”.

(4) Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “di parti di impianti idroelettrici e”.

(5) Al comma 1 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche”.