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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 34  (Norme transitorie)   delibera sentenza

(1) Fino all’entrata in vigore del Piano di tutela delle acque e comunque non oltre il 30 giugno 2015 non vengono accettate nuove domande. Fino all’entrata in vigore di tale piano la Giunta provinciale, sentiti il Consiglio dei comuni, il tavolo di esperti sull’energia e le associazioni ambientaliste più rappresentative dell’Alto Adige, determina i tratti di corsi d’acqua particolarmente sensibili, che sono in ogni caso esclusi dall’utilizzo idroelettrico.

(2) Alle domande di concessione per piccole e medie derivazioni già pubblicate all’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

(3) Le domande di concessione per piccole e medie derivazioni, che all’entrata in vigore della presente legge sono ancora pendenti e non ancora pubblicate, saranno trattate dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 ai sensi delle disposizioni della presente legge. I richiedenti devono esserne informati e, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, hanno il diritto di integrare i progetti presentati in base alle prescrizioni della presente legge.

(4)Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi per piccole derivazioni di cui all’articolo 15 si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 anche a tutte le domande di concessione per piccole derivazioni di cui al comma 2. 14)

(5) Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi si applicano anche alle concessioni per medie derivazioni già rilasciate. 15)

massimeDelibera 14 luglio 2015, n. 834 - Tratti di corsi d'acqua particolarmente sensibili ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n. 2/2015
14)
L'art. 34, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 12, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
15)
L'art. 34, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.