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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 33  (Sanzioni amministrative)

(1) Chi contravviene all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro.

(2) Chi contravviene alla disposizione sul ripristino dello stato dei luoghi dopo la cessazione della servitù, di cui all’articolo 14, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 100,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

(3) Chi contravviene alla disposizione sulle lievi modifiche ammissibili di cui all’articolo 19, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro.

(4) Chi contravviene all’obbligo di comunicazione al comune di cui all’articolo 19, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro. 13)

(5) Chi contravviene alla disposizione sulle difformità sostanziali di cui all’articolo 20, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

(6) Chi non rispetta i termini di scadenza della concessione di cui all’articolo 21, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro.

(7) Chi non rispetta i termini di scadenza della concessione di cui all’articolo 24, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro.

(8) Chi contravviene all’obbligo di presentazione di cui all’articolo 25, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro.

(9) Chi contravviene all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 25, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 3.000,00 euro a 9.000,00 euro.

(10) Chi contravviene alla disposizione sulle verifiche e sulla sicurezza di cui all’articolo 26 è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

(11) Chi contravviene alle disposizioni sullo smantellamento degli impianti di cui all’articolo 31 è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000,00 euro a 18.000,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 300,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

(12) In caso di concessione per piccole derivazioni è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro chi:

  1. realizza opere di derivazione abusive;
  2. non rispetta la portata d’acqua residua prescritta;
  3. attua abusivamente varianti sostanziali a derivazioni;
  4. non osserva il periodo di utilizzo e la quantità d’acqua concessa.

(13) La sanzione amministrativa di cui al comma 12 è triplicata per le medie derivazioni.

(14) In caso di concessione per piccole derivazioni, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro chi:

  1. effettua varianti non autorizzate alle opere di derivazione;
  2. non osserva le prescrizioni generali e speciali della concessione;
  3. mantiene le opere di presa, raccolta, adduzione o restituzione in stato di funzionamento non regolare.

(15) In caso di concessioni per medie derivazioni la sanzione amministrativa di cui al comma 14 va da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

13)
L'art. 33, comma 4, è stato così modificato dall'art. 12, comma 11, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.