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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 32  (Vigilanza e controllo)

(1) Il controllo sull’applicazione della presente legge e sul rispetto dei disciplinari di concessione spetta alle funzionarie e ai funzionari a tal fine autorizzati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente, dalla Ripartizione provinciale Foreste e dalla Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio, natura e paesaggio, nonché agli organi di controllo dei comuni.

(2) Le persone incaricate del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

(3) In caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica in assenza di concessione o di altro titolo legittimo, il direttore/la direttrice dell’ufficio competente dispone l’immediata interruzione della derivazione.