In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 31  (Smantellamento di impianti)

(1) Gli impianti oggetto di concessioni non rinnovate, revocate, annullate o dichiarate decadute e non più rilasciate, ovvero di concessioni oggetto di rinuncia da parte del concessionario, sono smantellati dal concessionario uscente a proprie spese.

(2) Tutte le opere fuori terra (presa, restituzione, edifici, condotte in superficie) sono smantellate a regola d’arte e in conformità alle norme, e le superfici interessate sono ripristinate allo stato originario.

(3) Il ripristino deve avvenire in modo tale da garantire l’originario uso dei fondi, senza alcuna limitazione.

(4) Occorre inoltre garantire che le condotte sotterranee non causino più alcun pericolo, anche in termini di stabilità dei pendii.