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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 30  (Decadenza)

(1) L’impianto per la derivazione oggetto della concessione deve essere realizzato e messo in esercizio entro tre anni dal rilascio della relativa concessione.

(2) In casi motivati il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni.

(3) In caso di mancata realizzazione dell’impianto, la concessione decade e viene archiviata.

(4) In caso di mancato esercizio dell’impianto, la concessione può essere annullata e, con indennizzo degli investimenti eseguiti, affidata ad altri interessati secondo la procedura di cui all’articolo 21.

(5) Il concessionario decade dal diritto di derivare e di utilizzare l’acqua concessa nei seguenti casi:

  1. per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell’utilizzazione, ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
  2. per il mancato rispetto delle prestazioni a favore della collettività, per il mancato rispetto delle prescrizioni per l’esercizio degli impianti, per il mancato rispetto delle prescrizioni sulla manutenzione e sulle verifiche delle opere, nonché per il ripetuto mancato rispetto del deflusso minimo vitale;
  3. per il mancato pagamento o il pagamento parziale di oltre due annualità consecutive dei canoni previsti;
  4. per cessione dell’utenza effettuata senza il nulla osta o per sub concessioni a terzi, anche parziali, senza il nulla osta;
  5. per il mancato collaudo;
  6. per il mancato adempimento, per due anni consecutivi, degli obblighi derivanti dalla servitù;
  7. per danni gravi all’ambiente causati da un utilizzo degli impianti difforme da quanto previsto dal disciplinare di concessione.

(6) La decadenza della concessione può essere dichiarata solo previa contestazione scritta al concessionario dei difetti riscontrati e degli inadempimenti rilevati, con contestuale diffida alla loro eliminazione entro un termine adeguato al caso di specie.

(7) La decadenza della concessione è dichiarata dall’ufficio competente con provvedimento motivato e comunicata al concessionario.