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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 3 (Domanda)

(1)  La domanda per il rilascio di una concessione è presentata al competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, di seguito denominato ufficio competente, corredata della documentazione indicata nelle linee guida tecniche e comprendente, per le domande per medie derivazioni, l’offerta per i fondi di compensazione destinati a favore della collettività. 5)

(2)  Il soggetto che presenta per primo la domanda è considerato il promotore.

(3)  Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l’ufficio competente verifica la conformità della stessa e la completezza della documentazione allegata.

(4)  Qualora la domanda non sia in contrasto con le disposizioni vigenti del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e del Piano di tutela delle acque e la documentazione sia completa, è avviata una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione. L’ufficio competente pubblica sulla Rete Civica dell’Alto Adige i seguenti dati ricavati dalla domanda:

  1. dati personali: dati del promotore e data in cui è presentata la domanda;
  2. dati tecnici: le quote e i punti in cui si trovano le opere di presa e di restituzione, la tipologia e il nome del corso d’acqua derivato, la tipologia e il nome del corso d’acqua nel quale ha luogo la restituzione, la differenza di quota e la quantità massima di acqua che si prevede di derivare.

(5)  Dopo la presentazione della prima domanda e fino alla pubblicazione della stessa tutte le altre domande sul tratto interessato vengono considerate domande concorrenti da integrare e completare ai sensi dell’articolo 4. Se la prima domanda non può essere pubblicata, la domanda successiva viene considerata prima domanda.

5)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, commi 2 e 3, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.