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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 29  (Rinuncia)

(1) Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione provvede mediante comunicazione scritta all’ufficio competente, contenente il codice identificativo della concessione e una dichiarazione sullo stato di consistenza di tutte le opere di derivazione, condotte a pressione, turbine ed edificio di produzione.

(2) L’ufficio competente invia al concessionario rinunciatario una comunicazione di presa d’atto della rinuncia e valuta la possibilità di un nuovo affidamento della concessione. Nel caso di un nuovo affidamento il concessionario uscente ha diritto ad una compensazione determinata in base all’articolo 22.

(3) Qualora la concessione non venga più riassegnata, l’ufficio competente impartisce al concessionario uscente le prescrizioni ai fini del ripristino dello stato dei luoghi.

(4) L’obbligo di pagamento del canone di concessione cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia da parte dell’ufficio competente.