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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 28  (Sottensioni)

(1) Nel caso in cui una domanda di concessione per un’utilizzazione d’acqua risulti incompatibile con utenze meno importanti ma già legittimamente costituite o concesse, la nuova concessione può essere rilasciata, a condizione che essa risponda al miglior utilizzo della risorsa in funzione dell’interesse pubblico.

(2) Prima del rilascio della nuova concessione l’ufficio competente sente i titolari dell’utenza sottesa.

(3) Nei casi previsti dal comma 1 il nuovo concessionario fornisce agli utenti preesistenti, per tutta la durata dell’originaria concessione, una corrispondente quantità d’acqua ovvero, nel caso di sottensione di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente avuta a disposizione dall’utente preesistente.

(4) Il nuovo concessionario provvede a proprie cura e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.

(5) Gli utenti preesistenti versano annualmente al nuovo concessionario un importo pari al canone di concessione e alla relativa addizionale regionale che avrebbero dovuto versare in favore della Provincia.

(6) Qualora, per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, gli utenti preesistenti siano manlevati da spese di esercizio, essi dovranno rifondere al nuovo concessionario una quota delle spese dallo stesso sostenute, in ogni caso in misura non superiore agli esborsi che avrebbero sostenuto in assenza della nuova concessione.

(7) Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il nuovo concessionario non è tenuto alla fornitura ma solo a indennizzare il titolare di quest’ultima in base alle norme sulle espropriazioni.

(8) La valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi ai fini dell’applicazione del comma 7 è attribuita in via esclusiva all’ufficio competente e in nessun caso al nuovo concessionario.