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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 24  (Rinnovo di concessioni per piccole derivazioni)

(1) Il rinnovo della concessione per una piccola derivazione può essere richiesto non prima di un anno e al più tardi sei mesi prima della relativa scadenza.

(2) La concessione è rinnovata dall’assessore provinciale/assessora provinciale all’energia, ove non sussistano nuovi elementi contrari, interessi pubblici superiori o nuove questioni a favore di un utilizzo più ecocompatibile del corso d’acqua, ostativi al rinnovo.

(3) Per il rinnovo della concessione è richiesto il parere dell’ufficio provinciale competente per la tutela delle acque, che può imporre vincoli ritenuti necessari ai fini di un utilizzo ecocompatibile delle risorse idriche e che può in particolare prescrivere degli adeguamenti alla quantità di acqua residua.