(1) L’indennizzo di cui all’articolo 21, comma 5, lettera a), è determinato tenendo conto del valore di mercato dei beni e degli investimenti fatti per gli stessi e non ammortizzati nel corso della concessione.9)
(2) L’ammontare dell’indennizzo viene concordato tra il concessionario uscente e la Provincia e fissato in base alle apposite linee guida.
(3) Qualora la Provincia e il concessionario uscente non pervengano ad un accordo, l’ammontare dell’indennizzo spettante a quest’ultimo viene fissato da un collegio di tre esperti/esperte di comprovata competenza in materia. Ciascuna parte nomina un esperto/un’esperta; il terzo esperto/la terza esperta viene nominato/nominata di comune accordo tra la Provincia e il concessionario uscente. Qualora la Provincia e il concessionario uscente non pervengano ad un accordo, il terzo esperto/la terza esperta viene nominato/nominata dal/dalla presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano.
(4) Ciascuna parte si fa carico dell’onorario del proprio esperto/della propria esperta. Le spese per l’onorario del terzo esperto/della terza esperta sono suddivise in parti eguali tra la Provincia e il concessionario uscente.
(5) Entro 60 giorni dalla loro nomina, gli esperti incaricati/le esperte incaricate presentano all’ufficio provinciale competente la loro stima peritale relativa al valore di mercato dei beni.