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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 21  (Rinnovo di concessioni per medie derivazioni)

(1) Le concessioni per medie derivazioni vengono in ogni caso nuovamente bandite dopo la loro scadenza, ad eccezione delle cooperative storiche di cui all’articolo 23.

(2) Il titolare della concessione per una media derivazione ne chiede il rinnovo all’ufficio competente non prima di due anni e al più tardi un anno prima della scadenza della stessa.

(3) A meno che non sussista un interesse pubblico prevalente rispetto a un altro utilizzo del corso d’acqua, che sia incompatibile con il suo utilizzo a fini idroelettrici, l’ufficio competente avvia entro 120 giorni la procedura di rinnovo della concessione. In caso di mancata domanda di rinnovo da parte del concessionario uscente entro i termini previsti, la concessione è bandita d’ufficio e alla relativa gara il concessionario uscente non può partecipare.

(4) Anche in caso di revoca o di rinuncia alla concessione l’ufficio competente può procedere a bandire una gara per il rinnovo della stessa.

(5) Nel bando di gara è indicato quanto segue:

  1. l’indennizzo dovuto al concessionario uscente per le parti dell’impianto che verranno trasferite al futuro concessionario;
  2. la quantità d’acqua media e massima derivabile e la quantità d’acqua residua da preservare nel tratto oggetto della derivazione, in base alle indicazioni dei piani di settore e alle esperienze acquisite nel corso degli ultimi anni di attività e ai loro effetti sull’ecosistema idrico;
  3. l’ammissibilità di domande che prevedono la sottensione dell’impianto esistente.

(6) Le domande di partecipazione alla gara devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sulla Rete civica dell’Alto Adige. Le domande devono essere presentate con le modalità di cui all’articolo 4 e corredate di tutta la documentazione richiesta dalle linee guida tecniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

(7) Le domande ammesse sono trattate ai sensi degli articoli 5 e seguenti.

(8)8)

(9) Fino al rilascio di una nuova concessione, il concessionario uscente continua a gestire l’impianto nel rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione.

(10) La centrale e il parco macchine passano al nuovo concessionario. I beni gratuitamente devolvibili passano in proprietà della Provincia e possono essere utilizzati dal nuovo concessionario.

8)
L'art. 21, comma 8, è stato abrogato dall'art. 12, comma 6, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.