(1) Il collaudo è eseguito a spese del richiedente da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata in base alle caratteristiche tecniche progettuali approvate e alle prescrizioni previste, con indicazione delle eventuali difformità che sono ammesse solo nei limiti indicati all'articolo 19. Il richiedente trasmette la documentazione del collaudo corredata del progetto relativo allo stato finale dei lavori all’ufficio competente 15 giorni prima della messa in servizio dell’impianto.
(2) Se in fase di collaudo vengono riscontrate difformità sostanziali in relazione al progetto approvato, l’impianto non può essere messo in servizio.
(3) L’ufficio competente può eseguire controlli di propria iniziativa e in qualsiasi momento.