(1) Dopo il rilascio della concessione il progetto tecnico può subire, in fase di esecuzione, lievi modifiche riferite alle seguenti infrastrutture:
(2) Le lievi modifiche di cui al comma 1 sono ammesse solo a condizione che il tracciato rimanga sullo stesso lato orografico del corpo idrico, come previsto dal progetto, e che esse non interessino superfici sottoposte a vincoli di tutela, non causino danni aggiuntivi (distanza, rumore, elettrosmog) ai centri abitati e non aumentino i potenziali rischi naturali.
(3) Qualsiasi modifica va comunicata al comune competente.
(4) Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, all’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, all’estensione del periodo di utilizzo e allo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.