(1) A garanzia dell’osservanza delle prescrizioni inerenti alla costruzione dell’impianto, il concessionario deve costituire una cauzione ai sensi dell’articolo 31 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, di almeno 100,00 euro per kW di potenza nominale media annua.
(2) Tale cauzione sostituisce anche quelle eventualmente da versare a seguito di prescrizioni contenute nelle leggi sulla tutela del paesaggio, delle risorse naturali e sulle foreste.
(3) La concessione acquisisce validità solamente dopo la costituzione della cauzione.
(4) Qualora il concessionario non abbia eseguito i lavori secondo le prescrizioni inerenti alla costruzione dell’impianto, i fondi per il rifacimento di tali lavori possono essere prelevati in toto o in parte dal deposito cauzionale.
(5) La cauzione è svincolata dall’ufficio competente, dopo che con il collaudo è stato accertato che le prescrizioni inerenti alla costruzione dell’impianto sono state rispettate e le aree sono state ripristinate e restituite al proprietario in modo regolare.