In vigore al

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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 14  (Durata della servitù)

(1) La servitù è legata alla durata della concessione. Con il rinnovo della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla servitù passano al concessionario entrante, che diventa responsabile della loro corretta applicazione.

(2) La servitù cessa, qualora:

  1. la concessione decada e non venga rinnovata;
  2. il concessionario non adempia agli obblighi derivanti dalla servitù e la concessione non venga rinnovata;
  3. i siti degli impianti vengano cambiati.

(3) Se la servitù cessa, il concessionario uscente deve ripristinare lo stato originale dei luoghi interessati.