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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 12  (Indennità di espropriazione)

(1) Al proprietario tavolare delle superfici da espropriare per la costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e d) nonché, qualora necessario, anche lettera f), spetta per l'esproprio un'indennità il cui valore è calcolato nel modo seguente: indennità = 0,035 x potenza nominale (kW) + prezzo di base (€/mq). Il prezzo di base corrisponde alla media provinciale dei valori massimi dei prezzi per i terreni produttivi a livello comunale.