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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 10  (Pubblica utilità)

(1) Le infrastrutture indispensabili per gli impianti per medie derivazioni e le infrastrutture per il trasporto dell’energia prodotta sono considerate, ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, di interesse pubblico, urgenti e indifferibili.

(2) Sono considerate infrastrutture indispensabili per l’esercizio di una centrale idroelettrica per la produzione di energia elettrica in particolare:

  1. gli impianti per la derivazione e la restituzione dell’acqua;
  2. i dissabbiatori;
  3. le condotte;
  4. la centrale e le necessarie pertinenze;
  5. gli elettrodotti dalla centrale al punto di consegna in rete, nonché i cavi per la trasmissione dati e per la gestione;
  6. le strade d’accesso.