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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  La presente legge disciplina le derivazioni di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica mediante impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, in conformità al Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, del Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione, dell’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché un uso più efficiente delle risorse.

(2)  Per piccoli impianti per la produzione di energia idroelettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua minore o uguale a 220 kW (piccola derivazione).

(3)  Per medi impianti per la produzione di energia elettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e minore a 3.000 kW (media derivazione).

(4)  Gli articoli 15 e 15/bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, si applicano, per quanto di ragione, ai piccoli e medi impianti.