(1) Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2015. Fino a quando non sarà diversamente disposto rimane salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale fino all’anno 2018, nella misura in godimento al 31 dicembre 2013.
(2) Per la contrattazione collettiva consentita dalla lettera c) del comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (UPB 31100), la spesa massima di 12 milioni di euro per l’anno 2015 e di 12 milioni di euro all’anno per gli anni 2016 e 2017.