(1) Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, le parole: “, sentita la commissione provinciale per il fondo sociale europeo” sono soppresse.
(2) Al comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, le parole: “, sentita la commissione provinciale per il fondo sociale europeo,” sono soppresse.
(3) Al comma 3 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, le parole: “, sentita la commissione provinciale per il fondo sociale europeo,” sono soppresse.
(4) L’articolo 5 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, è abrogato.
(5) Alla copertura delle maggiori spese di cui al comma 2 dell’articolo 20/quinquies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, stimate in 5 milioni di euro per il 2015 e in 5 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede con lo stanziamento all’unità previsionale di base 31210.