(1) Le impugnazioni di leggi, atti aventi valore di legge o provvedimenti della Repubblica effettuate ai sensi dell'Art. 98 (dello Statuto di autonomia e, in caso di urgenza, in applicazione dell'articolo 54, primo comma, numero 7, dello Statuto di autonomia, riguardanti le finanze della Provincia o aventi ripercussioni sul bilancio provinciale corrente o su quelli futuri, possono essere ritirate dal presidente della Provincia previa deliberazione del Consiglio provinciale e, in caso di urgenza, anche in applicazione dell'articolo 54, primo comma, numero 7, dello Statuto di autonomia.