(1) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, è così sostituito:
“1. Al fine di garantire l'allevamento delle api in purezza, la Giunta provinciale, su proposta del direttore dell’Ufficio provinciale Zootecnia, può individuare zone protette idonee a tale tipo di riproduzione delle api. Un’area può essere individuata come zona protetta solo se è associata ad una stazione di fecondazione in purezza.”