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In vigore al: 08/03/2016

n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali in materia di spettacoli pubblici, enti locali, formazione e procedimento amministrativo

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1)
Pubblicata il 29 settembre 2014 nel numero straordinario 1 del B.U. 26 settembre 2014, n. 38.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)

(1)  Dopo il comma 1/bis dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/ter. Ai fini del monitoraggio e dello sviluppo dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio di cui al comma 1/bis, la Provincia ha accesso ai dati relativi ai beneficiari e alle prestazioni degli enti pubblici che utilizzano detti criteri per la gestione delle rispettive prestazioni.”

(2)  All’articolo 2/bis, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nell’ambito del diritto allo studio il dichiarante, invece, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, decade dalla parte del beneficio ricevuto, conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione.”

(3)  Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 2/bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“d) una richiesta di borsa di studio.“

(4)  Al comma 4 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la cifra: “5.164,00” è sostituita dalla cifra: “500,00”.

(5)  Ai commi 15 e 16 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la cifra: “20.000,00” è sostituita dalla cifra: “40.000,00”.

(6)  Dopo il comma 24 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“25. Per le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre gli istituti di istruzione universitaria presenti e operanti nel territorio provinciale trovano immediata applicazione i termini previsti dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, e dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE, per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione.”

(7)  Al capo IV della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo l’articolo 23 è inserito il seguente articolo:

“Art. 23/bis (Controlli sul possesso dei requisiti)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono operate dalle amministrazioni aggiudicatrici attingendo alle informazioni disponibili presso banche dati pertinenti gestite da autorità pubbliche; di ogni ulteriore requisito l’aggiudicatario presenta la documentazione richiesta.

3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, non applicano alcuna verifica a campione.

4. Fermo restando che il possesso dei requisiti deve sussistere a far data dalla presentazione dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, l’aggiudicatario a completare o a fornire, entro un termine non superiore a dieci giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e documenti richiesti. Qualora la prova non è fornita o i chiarimenti non confermano il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici escludono il suddetto concorrente, procedono all’escussione della relativa cauzione e alla segnalazione del fatto all’Autorità competente. Se necessario, l’amministrazione aggiudicatrice procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova applicazione.”

(8)  Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: “quarto” è sostituita dalla parola: “secondo”.

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