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In vigore al: 08/03/2016
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Normativa provinciale
Assistenza e beneficenza
Assistenza economica di base
Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 5
CAPO I
Indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI)
f) Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 5
1)
Criteri di concessione dell’indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e misure anticrisi
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 8 aprile 2014, n. 14.
Art. 1 (Ambito d’applicazione)
Art. 2 (Beneficiari)
Art. 3 (Ammontare dell’indennità)
Art. 4 (Decorrenza e durata dell’indennità)
Art. 5 (Modalità di accesso)
Art. 6 (Liquidazione dell’indennità)
Art. 7 (Sospensione dell’indennità)
Art. 8 (Decadenza dall’indennità)
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
a) LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1973, n. 69
b) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 36
c) LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 maggio 1979, n. 25
e) LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 1982, n. 26 —
f) Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 5
Indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI)
Art. 1 (Ambito d’applicazione)
Art. 2 (Beneficiari)
Art. 3 (Ammontare dell’indennità)
Art. 4 (Decorrenza e durata dell’indennità)
Art. 5 (Modalità di accesso)
Art. 6 (Liquidazione dell’indennità)
Art. 7 (Sospensione dell’indennità)
Art. 8 (Decadenza dall’indennità)
Misure anticrisi
Disposizioni comuni
Disposizioni transitorie
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
A Tempo libero
B Sport
a) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
c) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29 —
d) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5 —
e) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
f) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
Art. 1
Progettazione, costruzione ed esercizio di piccoli impianti di risalita mobili a fune bassa
Norme generali
Norme tecniche di sicurezza per la progettazione e la costruzione
Art. 2 (Documentazione tecnica)
Art. 3 (Tracciato e profilo)
Art. 4 (Funi)
Art. 5 (Grado di sicurezza delle funi)
Art. 6 (Attacchi di estremità)
Art. 7 (Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice)
Art. 8 (Velocità d'esercizio e intervallo tra i dispositivi di traino)
Art. 9 (Disposizioni concernenti le stazioni)
Art. 10 (Dispositivi di tensione)
Art. 11 (Norme per la costruzione e caratteristiche dei materiali)
Art. 12 (Gradi di sicurezza)
Art. 13 (Stabilità allo scorrimento ed al rovesciamento del sistema di ancoraggio delle stazioni)
Art. 14 (Dispositivo di traino)
Art. 15 (Impianti elettrici)
Art. 16 (Pronto soccorso)
Autorizzazione all'esercizio dell'impianto
Prescrizioni particolari relativamente all'uso e alla sicurezza
i) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
k) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
l) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 2
m) Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
F Disposizioni varie
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
b) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
d) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
e) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
g) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
h) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
n) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico