In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
Contratto di comparto per il personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica relativo al periodo 2005 - 2008

Visualizza documento intero

Allegato 1

 

A) Qualifiche funzionali e profili professionali del personale docente provinciale

1. Qualifica funzionale per il personale docente: Profilo professionale del personale docente delle scuole di musica e delle scuole di formazione professionale

 

Il personale docente presta servizio presso i centri di formazione professionale e nelle scuole di musica della Provincia. È compito delle scuole provinciali promuovere ed assicurare nei diversi ambiti professionali, della cultura, dell’arte e del volontariato, la formazione iniziale, i percorsi di specializzazione, la formazione post-qualifica nonché la formazione continua.

Compito del docente è insegnare a bambini, giovani ed adulti e curare la loro formazione. Il docente trasmette le necessarie conoscenze ed abilità e rende gli allievi capaci di esercitare la specifica professione e/o crea, nei settori del tempo libero dedicati ad attività musicali e artistiche, le necessarie competenze operative tecnico-disciplinari, curando nel contempo l'approfondimento e l'ampliamento della cultura generale e preparando i presupposti per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Il docente accompagna e sostiene lo sviluppo e la crescita dei bambini, dei giovani e degli adulti occupati in modo che acquisiscano la capacità di orientarsi nella comunità e nella società, e siano in grado di sviluppare ulteriormente e applicare le proprie conoscenze e capacità, di condurre la propria vita in modo consapevole e autonomo, partecipando attivamente e con continuità alla vita sociale.

Le attività ed i compiti del docente sono dunque complessi e molteplici. Essi fanno riferimento al piano formativo ed esigono l'impiego di metodologie d’insegnamento differenziate in relazione sia all’età degli allievi e delle allieve, sia alle singole discipline/materie. L’attività didattico-educativa si basa su una pianificazione, preparazione e successiva verifica/rielaborazione dell’insegnamento nel suo complesso, e sulla sua sistematica verifica, valutazione e documentazione. L’attività didattico-educativa fa parte della partecipazione attiva all'organizzazione e al funzionamento della scuola, rispettivamente del proprio posto di lavoro come luogo di apprendimento ed eventualmente nel territorio come luogo di esperienza artistica. A tal fine i docenti collaborano tra di loro assumendosi insieme la responsabilità per la qualità della scuola.

La collaborazione con i genitori, le singole imprese, le parti sociali e le diverse istituzioni educative/formative costituisce una componente importante della vita scolastica, assicura sostegno nel lavoro pedagogico e contribuisce alla creazione di un ambiente improntato all’ accoglienza degli alunni e a trasmettere fiducia. L’esercizio dell’attività di insegnamento richiede quindi:

  • • competenze tecnico-disciplinari
  • • competenze didattico-metodologiche
  • • competenze educative
  • • competenze comunicative e di collaborazione

Il personale acquisisce e sviluppa tali competenze attraverso un’accurata formazione, un continuo aggiornamento e la riflessione individuale. L’insegnamento esige una valutazione continua della propria azione professionale a fronte degli sviluppi sociali, tecnico-specialistici e metodologici e presuppone la necessaria capacità di adattamento ai cambiamenti.

Le scuole professionali assicurano l’acquisizione delle competenze professionali nei corsi di formazione iniziale, curano il loro ulteriore consolidamento nei corsi di specializzazione e di post-qualificazione e tramite la formazione continua. A tal fine si rende necessaria la collaborazione tra i docenti che trasmettono principalmente competenze trasversali e linguistiche e quei docenti che trasmettono le specifiche competenze, capacità e conoscenze tecnico-professionali.

2. V qualifica funzionale
Profilo professionale di insegnante di applicazioni tecniche

L’insegnante di applicazioni tecniche opera principalmente nei centri provinciali di orientamento e di addestramento professionale per l’agricoltura e l’economia domestica. Il suo compito consiste nel preparare ed impartire un insegnamento tecnico-pratico e di eseguire esercitazioni pratiche, sotto la guida del docente competente nei laboratori e nelle officine annesse alla scuola e soprattutto nelle aziende pilota per la zootecnia, l’orticoltura, la frutticoltura, le colture minori e speciali ecc., oltre che nei campi sperimentali agricoli. Su istruzione del docente competente per materia può anche svolgere direttamente singole unità didattiche pratiche, ma deve soprattutto assistere e sorvegliare gruppi di alunni quando le classi sono suddivise e durante le varie esercitazioni pratiche.

2.1. Compiti

1.1 Collaborazione alle lezioni

L’insegnante di applicazioni tecniche:

  1. svolge autonomamente unità didattiche pratiche, seguendo le istruzioni dell’insegnante competente per materia;
  2. appronta per l’uso tutti i materiali, le apparecchiature, i modelli, le macchine ecc. utilizzati durante le lezioni di scienze naturali, di materie tecniche e pratiche, predisponendoli per l’impiego nelle lezioni, eventualmente anche in forma di esperimenti in serie;
  3. riordina il magazzino dei materiali;
  4. prepara i materiali di consumo per le singole classi e li distribuisce;
  5. può ricevere eventualmente l’incarico, al posto dell’insegnante competente, di provvedere al rifornimento dei materiali di consumo e alla tenuta del registro interno di magazzino e dello schedario del materiale utilizzato;
  6. tiene eventualmente un proprio inventario di tutti i macchinari e le apparecchiature e presenta proprie proposte per nuovi acquisti;
  7. provvede alla manutenzione e al funzionamento dei sussidi didattici, degli apparecchi tecnici e delle macchine utilizzati durante le lezioni pratiche.

B) Requisiti di accesso

1. Personale docente delle scuole professionali

1.1 Il personale docente (insegnante laureato/ insegnante laureata) a seconda delle differenti materie di insegnamento è in possesso di :

  1. un diploma di laurea quinquennale o un diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato

oppure

  1. un diploma di laurea triennale individuato per la rispettiva materia di insegnamento.

1.2 Il personale docente (insegnante) assegnato all’insegnamento delle conoscenze, competenze e capacità tecnico-professionali è in possesso di specifica esperienza professionale di durata almeno biennale e di uno dei seguenti requisiti :

  1. diploma attestante il superamento dell’esame di stato conclusivo di studi di istruzione secondaria superiore nonché, se previsto, del diploma di fine apprendistato,
  2. qualifica professionale acquisita nella formazione di base,
  3. una formazione professionale superiore,

oppure

  1. una formazione accademica almeno biennale, o ad essa equivalente, attinente alla relativa materia di insegnamento

1.3 Ai fini di cui all’articolo 5, comma 1 del presente contratto i requisiti di accesso specifici per le singole materie di insegnamento e l’ascrizione delle materie stesse nell’ambito delle singole scuole professionali oppure all´insegnamento delle conoscenze, competenze e capacità tecnico professionali sono determinati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi, con deliberazione della Giunta provinciale.

1.4 La specializzazione pedagogico-didattica, da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, costituisce requisito per l’accesso definitivo all’insegnamento di tutte le materie. La specializzazione può essere conseguita anche contemporaneamente all’insegnamento, quindi anche dopo l’assunzione a tempo determinato.

1.5 Per il personale docente della seconda lingua, inoltre, l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca costituisce requisito di accesso ai sensi della normativa vigente. Il personale docente dichiaratosi di madrelingua ladina per essere ammesso all'insegnamento deve possedere l'attestato di trilinguismo, conformemente a quanto disposto dalla norma di attuazione di cui al D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, nel testo vigente.

2. Personale docente delle scuole di musica

2.1 L’insegnante di musica è in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione all’insegnamento musicale, vocale o strumentale previsti per l’assunzione in servizio in qualità di insegnante di musica rispettivamente per l’insegnamento strumentale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

oppure

assolvimento di equiparata formazione accademica in uno degli stati membri dell’Unione Europea unito all’abilitazione all’insegnamento musicale, vocale o strumentale.

 

2.2 La Giunta provinciale determina con proprio provvedimento, tenendo conto di quanto al punto 2.1, i titoli di studio necessari all’insegnamento delle singole materie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2.3 Qualora i requisiti di accesso previste dalle disposizioni statali non corrispondono ai requisiti di accesso per l’insegnamento alle scuole di musica della Provincia, i corrispondenti requisiti di accesso vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2.4 Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in servizio nell’anno formativo 2013/2014, può partecipare ai concorsi per la rispettiva materia, se al momento dell’assunzione risultava in possesso dei requisiti d’accesso previsti dalla normativa al momento in vigore.

2.5 Il personale docente delle scuole di musica, che all’entrata in vigore del presente contratto risulta iscritto con “idoneità“ nelle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato, mantiene in ogni caso la precedenza in graduatoria per l’assunzione a tempo determinato ed il requisito necessario per un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2.6 I nuovi requisiti di accesso di cui al punto 2.1 sono validi a partire dall’anno formativo 2014/2015.

3. Insegnante di applicazioni tecniche

3.1 L’insegnante di applicazioni tecniche è in possesso del diploma di scuola media inferiore e di uno dei seguenti requisiti:

  1. titolo di studio attestante l’assolvimento di almeno un triennio presso un corso di qualifica professionale ad indirizzo agricolo, forestale oppure di economia domestica e un anno di esperienza professionale nel settore;

oppure

  1. titolo di studio attestante l’assolvimento di almeno un triennio presso una scuola secondaria superiore e due anni di esperienza professionale nel settore;

oppure

  1. diploma di un corso di qualifica professionale almeno biennale e tre anni di esperienza professionale specifica nel settore;

oppure

  1. diploma di fine apprendistato e tre anni di esperienza professionale specifica nel settore.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionA Provvidenze per l' artigianato
ActionActionB Ordinamento dell' artigianato
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21
ActionAction Art. 1 (Profili professionali)
ActionActionALLEGATO
ActionAction1. EDILIZIA
ActionAction 1.1. PROFILO PROFESSIONALE DEI CONCIATETTI
ActionAction 1.2. PROFILO PROFESSIONALE DEI PIASTRELLISTI E POSATORI DI PIETRA, CERAMICA E MOSAICI
ActionAction 1.3. PROFILO PROFESSIONALE DEL FUMISTA
ActionAction 1.4. PROFILO PROFESSIONALE DELLO SPAZZACAMINO
ActionAction 1.5. PROFILO PROFESSIONALE DEI PITTORI E VERNICIATORI
ActionAction 1.6.1. PROFILO PROFESSIONALE DEGLI SCALPELLINI IN MARMO
ActionAction 1.6.2. PROFILO PROFESSIONALE DEGLI SCULTORI IN MARMO
ActionAction 1.7. PROFILO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI MOVIMENTO TERRA, LAVORI STRADALI E COSTRUZIONE CONDOTTE
ActionAction 1.8. PROFILO PROFESSIONALE DEI MURATORI
ActionAction 1.9. PROFILO PROFESSIONALE DEI POSATORI DI PAVIMENTI
ActionAction 1.10. PROFILO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO TERRA
ActionAction 1.11. PROFILO PROFESSIONALE DEL POSATORE DI SISTEMI COSTRUTTIVI A SECCO
ActionAction2. METALLO
ActionAction3. LEGNO
ActionAction4. ABBIGLIAMENTO, TESSILI E CUOIO
ActionAction5. ALIMENTI
ActionAction6. CURA DELLA SALUTE E DEL CORPO
ActionAction7. VETRO, CARTA, CERAMICA ED ALTRE ATTIVITÀ
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 agosto 1995, n. 40
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19 —
ActionActiond) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 27
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2013, n. 8
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16 —
ActionActionAzienda provinciale
ActionActionPubblica utilità - Costituzione di diritti
ActionActionNorme transitorie e finali
ActionActionArt. 18
ActionActionArt. 19
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21
ActionActionArt. 22
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 marzo 1977, n. 12
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 23
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1983, n. 7
ActionActionf) Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003 
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione e durata)
ActionActionRelazioni sindacali
ActionActionCostituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole e definizione del relativo regolamento elettorale
ActionActionArt. 8 (Finalità)
ActionActionArt. 9 (Costituzione delle RSU)
ActionActionArt. 10 (Composizione della RSU)
ActionActionArt. 11 (Funzionamento e decisioni)
ActionActionArt. 12 (Compiti e diritti)
ActionActionArt. 13 (Durata e sostituzione nell'incarico)
ActionActionArt. 14 (Rappresentante delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza)
ActionActionRegolamento per la disciplina dell'elezione della RSU
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionArt. 12   
ActionActionArt. 13   
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15   
ActionActionArt. 16   
ActionActionArt. 17   
ActionActionArt. 18   
ActionActionArt. 19   
ActionActionArt. 20   
ActionActionArt. 21   
ActionActionArt. 22 (Trasformazione dell'indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare)
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24 (Modifica alla , recante "Modifiche di leggi provinciali e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998")
ActionActionArt. 25 (Modifica alla , recante "Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali")
ActionActionArt. 26   
ActionActionArt. 27   
ActionActionArt. 28   
ActionActionArt. 29   
ActionActionArt. 30   
ActionActionArt. 31   
ActionActionArt. 32   
ActionActionArt. 33   
ActionActionArt. 34   
ActionActionArt. 35   
ActionActionArt. 36   
ActionActionArt. 37   
ActionActionArt. 38   
ActionActionArt. 39   
ActionActionArt. 40
ActionActionArt. 41   
ActionActionArt. 42   
ActionActionArt. 43   
ActionActionArt. 44   
ActionActionArt. 45-50.   
ActionActionArt. 51 (Clausola d'urgenza)
ActionActionTabella A e B
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Garanzia finanziaria)
ActionActionArt. 3 (Ammontare della garanzia finanziaria)
ActionActionArt. 4 (Termine di presentazione)
ActionActionArt. 5 (Risoluzione della garanzia finanziaria)
ActionActionAllegato 1
ActionActionArt. 1 (Delimitazione della garanzia)
ActionActionArt. 2 (Efficacia della garanzia)
ActionActionArt. 3 (Durata della garanzia)
ActionActionArt. 4 (Facoltà di recesso)
ActionActionArt. 5 (Pagamento del premio)
ActionActionArt. 6 (Avviso di sinistro - Pagamento)
ActionActionArt. 7 (Rinuncia alla preventiva escussione)
ActionActionArt. 8 (Surrogazione)
ActionActionArt. 9 (Forma delle comunicazioni alla società)
ActionActionArt. 10 (Foro competente)
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico