(1) La nuova disciplina per la formazione delle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato è applicata alle domande presentate per la scadenza del 15 gennaio 2014. La nuova disciplina si applica anche alle domande delle persone già inserite in graduatoria, mediante ricalcolo dei punteggi in essere secondo le nuove disposizioni. Eventuali scorrimenti di posizione non danno luogo a provvedimenti risarcitori o compensativi di alcun tipo.
(2) La disposizione di cui all’Art. 35, comma 3, si applica a partire dall’anno scolastico 2014/2015. 3. In caso di necessità organizzative, le scadenze di cui al presente Capo possono essere rideterminate dal direttore o della direttrice della Ripartizione provinciale Personale.