(1) Nei concorsi per l’accesso all’impiego provinciale le candidate e i candidati sono sottoposti, oltre che ad una prova orale, ad una o due prove, scritte o pratiche, che vertono su più argomenti, compiti o discipline attinenti alle materie d’esame previste dal bando. Se la procedura concorsuale prevede più di una prova d’esame, di regola l’idoneità si acquisisce con il superamento di tutte le prove.
(2) Nei concorsi per l’accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale le prove d’esame possono essere limitate ad una prova pratica e ad una prova orale oppure ad un’unica prova pratico-orale.
(3) La prova scritta o pratica può svolgersi anche mediante questionari.
(4) Se previsto nel bando di concorso, nell’ambito delle prove può essere verificata anche la conoscenza di lingue straniere, se ritenuta importante ai fini della copertura del posto.
(5) Se previsto nel bando e secondo le disposizioni stabilite dallo stesso, possono essere inserite prove attitudinali, anche con l’ausilio di test di tipo psicologico.
(6) Le prove d’esame tendono a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
(7) Qualora le prove tecniche o pratiche comportino l’uso o il consumo di strumenti o materiali o l’utilizzo di specifici locali attrezzati, le strutture organizzative provinciali ritenute idonee allo scopo mettono a disposizione quanto sopra indicato, nonché l’eventuale personale tecnico o di sorveglianza. I relativi costi sono a carico delle strutture organizzative in argomento.