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b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 221)
Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 settembre 2013, n. 37.

Art. 12 (Commissioni esaminatrici per le procedure concorsuali)

(1) Il giudizio nelle procedure concorsuali per l’accesso all’impiego provinciale è espresso da un’apposita commissione esaminatrice composta da tre membri che, oltre ad avere la padronanza della lingua prescelta dal candidato o dalla candidata, sono ritenuti esperti nelle materie d’esame.

(2) I membri della commissione esaminatrice possono essere scelti, in tutto o in parte, fra il personale dell’Amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche. La partecipazione alle commissioni esaminatrici costituisce per il personale provinciale un dovere d’ufficio, a cui è consentito derogare solo per grave impedimento. I membri di commissione appartengono ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso ed avere in ogni caso superato il periodo di prova previsto per l’assunzione a tempo indeterminato, oppure devono occupare una posizione dirigenziale. Uno dei membri della commissione esaminatrice funge da presidente. Nelle commissioni, salva motivata impossibilità, va garantita la presenza di ambedue i sessi.

(3) La composizione delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione della provincia di Bolzano. Uno dei membri può in ogni caso appartenere al gruppo linguistico ladino. In caso di procedure concorsuali con posti riservati esclusivamente al gruppo linguistico ladino, uno dei membri della commissione esaminatrice deve appartenere al gruppo linguistico ladino.

(4) Le commissioni esaminatrici per la selezione del personale insegnante ed equiparato sono formate, di norma, da membri di madrelingua - italiana o tedesca - corrispondente alla lingua nella quale viene impartito l’insegnamento o di madrelingua ladina per i posti disponibili nelle località ladine.

(5) La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti dei componenti. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti ovvero del segretario o della segretaria della commissione, può essere prevista per ogni componente la nomina di uno o più supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

(6) Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici, ove previsto, sono svolte da impiegate o impiegati idonei a tali funzioni.

(7) Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi.

(8) Per lo svolgimento di singole prove d’esame, la commissione esaminatrice può avvalersi della consulenza di persone particolarmente esperte nelle rispettive discipline oppure nel campo della selezione del personale.

(9) In caso di necessità, possono essere nominate due o più commissioni esaminatrici per ogni procedura concorsuale. In tal caso la parità di trattamento dei candidati e delle candidate è garantita da criteri di valutazione uniformi fissati nel bando di concorso e dalle commissioni esaminatrici nel corso di una seduta comune.

(10) Ai fini dell’attribuzione dei gettoni di presenza ai membri esterni all’Amministrazione provinciale, le commissioni di concorso sono considerate avere valenza esterna.

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