(1) Alle procedure concorsuali possono partecipare anche quanti intendono reinserirsi nella vita professionale e che sono in possesso di titoli di studio o professionali specifici un tempo vigenti, ma che non sono più previsti per l’accesso al corrispondente profilo professionale. In tal caso gli anni di formazione scolastica mancanti rispetto a quelli richiesti per l’accesso al corrispondente profilo professionale devono essere sostituiti da un’esperienza lavorativa specifica nella misura di due anni per ogni anno di formazione scolastica mancante. La presente disciplina non si applica ai profili professionali che richiedono un’abilitazione professionale.