(1) In caso di necessità e in mancanza di esperti interni, l’Amministrazione provinciale può avvalersi a tempo determinato di esperti esterni, prescindendo dai requisiti prescritti per il personale dipendente.
(2) Con il provvedimento d’incarico è determinato il compenso onnicomprensivo, che va commisurato all’importanza del lavoro affidato. Inoltre possono essere rimborsate le relative spese debitamente documentate.
(3) Nel caso in cui l’incarico, oltre a comprendere la piena osservanza dell’orario d’ufficio, costituisca per la persona incaricata l’unica attività lavorativa, la retribuzione annuale verrà corrisposta in 13 mensilità. In tal caso si provvede anche alle iscrizioni previdenziali ed assistenziali in conformità a quanto previsto per il personale dipendente. L’incarico ha una durata massima di dodici mesi ed è rinnovabile per non oltre due anni, qualora persistano i presupposti previsti dal presente articolo e il concorso pubblico per la copertura della relativa posizione non abbia espresso vincitori. Tali limiti temporali non trovano applicazione per il settore scolastico.
(4) Il servizio svolto quale persona esperta non può essere riconosciuto ai fini dell’anzianità richiesta per la mobilità verticale, per la carriera o per altre finalità proprie del rapporto di lavoro dipendente del personale provinciale. Può invece essere preso in considerazione quale esperienza professionale.