(1) Conformemente a quanto previsto dalle norme in vigore in materia di eGovernment, in presenza dei vigenti presupposti giuridici e tecnici,
- le domande di partecipazione alle procedure di selezione e assunzione possono anche essere presentate per via telematica mediante invio tramite posta elettronica certificata con credenziali rilasciate previa identificazione del o della titolare secondo le modalità di cui all’Art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; ciò vale anche per le dichiarazioni e istanze collegate. In caso di invio tramite fax, per consentire l’accertamento dell’identità della persona richiedente, va trasmessa contestualmente copia di un documento di identità valido. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di stabilire i casi in cui sia comunque necessaria la sottoscrizione della domanda mediante firma digitale o l’invio tramite posta elettronica certificata;
- le domande e le dichiarazioni compilate sul sito internet dell’Amministrazione o inviate mediante tale sito – in caso di attivazione regolare di tale modalità e con credenziali rilasciate previa identificazione del o della titolare – possono avere lo stesso valore delle domande e dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta, secondo la normativa statale, in presenza della persona addetta al procedimento;
- possono essere ammesse ulteriori forme tecniche di presentazione delle domande o dichiarazioni e di interscambio di informazioni, secondo quanto previsto dalle normative in vigore.
(2) La modalità di trasmissione mediante posta elettronica ordinaria non ha valore ai fini dell’inoltro delle domande di partecipazione alle procedure di selezione per l’assunzione o per l’inserimento nelle graduatorie e in ogni altro caso in cui la firma sia prescritta a pena di esclusione dal procedimento. Le domande inviate con tale modalità non possono essere prese in considerazione.
(3) Nel caso in cui una procedura preveda la consegna materiale di documenti, l’esistenza e regolarità di questi entro la data di scadenza per la domanda di partecipazione va dichiarata già nella domanda inoltrata per via telematica; la documentazione invece può essere consegnata successivamente, al più tardi il primo giorno delle prove d’esame. Le relative modalità sono definite nei bandi o nella disciplina di dettaglio dei criteri di assunzione.
(4) Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedano la trasmissione di istanze mediante raccomandata, è comunque possibile utilizzare anche la posta elettronica certificata con credenziali rilasciate previa identificazione del o della titolare secondo le modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(5) In caso di presentazione di domande per via telematica, l’Amministrazione potrà interagire con le persone richiedenti con le medesime modalità.
(6) L’Amministrazione può stabilire nei bandi che l’invito alle prove, la pubblicazione dei relativi risultati, eventuali rinvii o comunicazioni inerenti alle procedure di assunzione avvengano mediante pubblicazione sul sito internet provinciale o sul Bollettino Ufficiale della Regione. In tal caso queste modalità di comunicazione hanno pieno valore nei confronti dei partecipanti alle procedure predette.
(7) La Giunta provinciale definisce modalità ulteriori di offerta dei posti per i casi di urgenza.