In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 111)
Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 del B.U. 6 agosto 2013, n. 32.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, “Disciplina delle cave e delle torbiere”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava o di una torbiera va presentata all’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere dal proprietario del suolo, dall’usufruttuario, dall’enfiteuta, dai loro aventi causa oppure da un terzo autorizzato dal proprietario del suolo; la domanda va corredata dalla documentazione prevista nel decreto dell’assessore competente. Il progetto da presentare deve tenere conto delle eventuali infrastrutture presenti e prevedere distanze di sicurezza del limite esterno dello scavo dalle medesime; nel corso dell’istruttoria della domanda i soggetti gestori delle infrastrutture vengono informati dell’opera prevista.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il titolare dell’autorizzazione versa annualmente al comune nel cui territorio si svolge l’attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività. L’ammontare dell’onere è determinato con decreto dell’assessore competente in accordo con il Consiglio dei Comuni, tenuto conto del tipo e della qualità di materiale estratto. L'onere di coltivazione riscosso dai comuni deve essere utilizzato nel bilancio comunale prevalentemente per misure di compensazione ambientale.”

(3) L’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Coordinamento con strumenti di pianificazione)

1. Il piano provinciale delle cave e delle torbiere è uno strumento di pianificazione e programmazione. Le domande di autorizzazione alla coltivazione delle aree previste nel piano provinciale sono trattate con priorità. Le aree estrattive individuate dal piano provinciale sono evidenziate nei piani urbanistici comunali, sovrapponendo alle destinazioni urbanistiche vigenti la destinazione “area estrattiva”.”

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico