(1) Il comma 2 dell’Art. 15 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante l’uso della lingua ladina nelle farmacie site in località ladine della provincia di Bolzano non si applica alle e ai titolari o alle direttrici e ai direttori di farmacia che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono una farmacia sita in una località ladina o che abbiano gestito in passato per un periodo ininterrotto di almeno 10 anni una farmacia sita in una località ladina.”