(1) Il comma 3 dell’Art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:
“3. Per l'assistenza nelle case di riposo e nei centri di degenza l’assegno di cura è integrato con un ulteriore importo, fissato dalla Giunta provinciale in base ai servizi di assistenza e di cura offerti. In deroga al comma 1 del presente articolo, nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i pagamenti del fondo per la non autosufficienza per persone ospitate a lungo termine nelle case di riposo e nei centri di degenza, vanno direttamente agli enti gestori delle strutture. In tali casi, l’importo previsto per il pagamento delle prestazioni di assistenza e di cura può essere determinato come importo unitario per posto letto, anche in deroga agli importi previsti al comma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei criteri di ammissione alle case di riposo e ai centri di degenza accreditati, la Giunta provinciale può impartire direttive vincolanti agli enti gestori.”