(1) È istituito nel bilancio provinciale il fondo per la concessione di contributi per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato fondo. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria delle spese correnti per l’assistenza a bambini e bambine fino a tre anni di età presso gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia di cui all’Art. 15 (nonché presso assistenti domiciliari all’infanzia, non coperte dalle quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi. Possono presentare domanda di contributo i comuni, in forma singola o associata. I relativi criteri di concessione sono definiti, d’intesa con il Consiglio dei comuni, con provvedimento della Giunta provinciale.
(2) Nel fondo confluiscono le seguenti risorse finanziarie:)
- una quota annua a carico della Provincia;
- una quota annua a carico dei comuni.
(3) L’entità del fondo è determinata dalla Giunta provinciale con il bilancio annuale di previsione, sentito il Consiglio dei comuni.
(4) La Provincia e i comuni alimentano il fondo con una quota di pari entità determinata sulla base di un importo orario definito dalla Giunta provinciale in accordo con il Consiglio dei comuni. L’importo orario è moltiplicato per il numero di ore di servizio programmate ed ammesse a contributo per l’anno di riferimento per l’assistenza a bambini e bambine di età fino a tre anni. A tal fine i comuni, in sede di accordo in materia di finanza locale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, fissano l’importo del fondo ordinario da destinare al fondo nonché l’importo minimo in rapporto al numero dei bambini della corrispondente fascia d’età, che deve essere previsto a carico del singolo comune.
(5) La Provincia versa altresì nel fondo un’ulteriore quota necessaria a coprire la parte di costo dei servizi ammessa a contributo e non coperta dalla quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi e dalle quote orarie fisse a carico della Provincia e dei comuni, di cui al comma 4.
(6) Se il numero di ore effettivamente utilizzate fosse inferiore rispetto alle ore programmate, la differenza è accreditata ai comuni nel primo esercizio finanziario utile successivo a quello di riferimento.