(1) La Giunta provinciale definisce congiuntamente al Consiglio dei Comuni lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 13, 14 e 15 nonché la distribuzione territoriale degli stessi. I Comuni esercitano le funzioni amministrative collegate all’offerta dei citati servizi. Locali adatti e disponibili in altre strutture pubbliche possono essere utilizzati per i servizi per la prima infanzia.
(2) La Giunta provinciale determina per ogni tipologia di servizio per la prima infanzia il costo orario ammissibile a contributo. Gli enti pubblici beneficiari del contributo possono presentare domanda di liquidazione del contributo per le sole ore effettivamente utilizzate dagli utenti dei servizi, al netto della relativa compartecipazione tariffaria.
(3) La tariffa oraria a carico delle famiglie utenti dei servizi è determinata, per la parte di costo orario ammessa a contributo, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La Giunta provinciale, in accordo con il Consiglio dei Comuni, stabilisce il numero massimo di ore a tariffa agevolata usufruibili mensilmente dagli utenti dei servizi.