(1) Nell’intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscono la conciliabilità di famiglia e lavoro, la Provincia può concedere alle imprese, alle relative associazioni e ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per la copertura delle spese di gestione delle microstrutture e dei servizi diurni per bambini e bambine in età prescolare e scolare fino a undici anni, che gli stessi mettono a disposizione di collaboratrici e collaboratori direttamente all’interno dei luoghi di lavoro o a livello interaziendale o mediante l’acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti.
(2) La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, fermo restando che le imprese e relative associazioni nonché gli enti pubblici e privati beneficiari del contributo possono far partecipare ai costi le famiglie utenti dei servizi nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo. Per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, le imprese e le loro associazioni nonché gli enti pubblici e privati interessati ad attivare tali servizi per i propri collaboratori e collaboratrici, stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’infanzia.