(1) La Provincia promuove il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia erogato da enti privati accreditati senza scopo di lucro.
(2) Per assistenza domiciliare all’infanzia s’intende l’attività delle persone facenti capo agli enti di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini e bambine di altre famiglie, di età compresa tra tre mesi e tre anni. Esse svolgono un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino e bambina. L’accesso al servizio è consentito anche ai bambini e alle bambine che, dopo il compimento del terzo anno di età, non frequentano ancora la scuola dell’infanzia. La Provincia può concedere contributi per spese d’investimento agli enti privati senza scopo di lucro di cui al comma 1.