(1) Il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta comunale di soggiorno, deve essere richiesto dai gestori degli esercizi ricettivi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
(2) In caso di imposta comunale di soggiorno versata in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato anche mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta da effettuare alle scadenze successive.
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