(1) I proventi derivanti dalle sanzioni e dagli esoneri previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, e non erogabili in base all’articolo 13 della stessa legge, vengono utilizzati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera b), della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.